Con la presente circolare desideriamo informarla che FenImprese Salerno è a disposizione dei propri associati per offrire informazioni, consulenza ed assistenza sulle opportunità nate a seguito della creazione della ZES (Zona economica speciale) Unica.
Cos’è la ZES
La Zona Economica Speciale (ZES) è:
– una zona delimitata del territorio dello Stato
– nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali (da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno)
– può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa.
L’obiettivo del D.L. 91/2017, con il quale sono state introdotte, era quindi quello di favorire lo sviluppo in alcune aree dello Stato di aziende già operanti o favorirne l’insediamento di nuove.
Dal 12 giugno al 12 luglio, le imprese interessate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che intendono sostenere fino al prossimo 15 novembre.
Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, già operative o che si insediano nelle regioni del mezzogiorno per investimenti iniziali tra 200 mila euro e 100 milioni.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
L’agevolazione è un Contributo, sotto forma di credito d’imposta.
- Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento) 60%
- Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento) 50%
- Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento) 40%
Zona Economica Speciale Unica: introdotta nel 2024
A partire dal 1° gennaio 2024, l’art 9 del D.L. 124/2023 (c.d. Decreto Sud), sancisce l’istituzione di una ZES Unica, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno. Si tratta di un’iniziativa destinata a rivitalizzare le regioni del Mezzogiorno, inglobando le precedenti 8 ZES e ricomprendendo quindi: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Piano strategico della ZES Unica
Il Piano Strategico della ZES Unica:
– Ha durata triennale
– Definisce la politica di sviluppo della ZES Unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES stessa e le modalità di attuazione;
– È predisposto dalla Struttura di Missione, garantendo la piena partecipazione delle Regioni interessate.
Nelle more della redazione e dell’approvazione del nuovo piano strategico
Potranno accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, fino all’approvazione del Piano strategico della ZES unica:
1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES già adottato con riguardo a detta area;
2) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
– realizzazione di nuovo stabilimento;
– ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
– riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.
A tal riguardo, è necessario allegare all’istanza un business plan che evidenzi, tra le altre cose, le ricadute occupazionali dei progetti proposti.
Nelle more dell’approvazione del Piano strategico e della concreta individuazione dei settori da promuovere e di quelli da rafforzare, restano in ogni caso ferme le competenze e le funzioni del SUAP comunale del territorio di riferimento.
N.B. Con riguardo alle istanze riguardanti interventi edilizi, tali interventi saranno rilevanti solo ove siano strettamente connessi ad un nuovo investimento o allo sviluppo dell’attività produttiva.
Chi può beneficiare della ZES Unica
Le agevolazioni sono accessibili a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, che operano o che desiderano insediarsi nelle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, le imprese che rispecchiano i requisiti devono impegnarsi a mantenere le loro attività nelle aree interessate dall’investimento agevolato per almeno cinque anni dalla realizzazione.
Investimenti agevolabili
Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, riguardano:
1. acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
2. acquisto terreni;
3. acquisizione, realizzazione e ampliamento immobili strumentali agli investimenti.
In sostanza, come chiarito dalla circolare n. 34/E/2016, al fine di identificare i progetti di investimento ammissibili all’agevolazione, occorre fare riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, punto 49, lettera A) del regolamento UE n. 651/2014, secondo cui costituisce “investimento iniziale” agevolabile un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.
Investimenti non agevolabili
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori:
– dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite
– dei trasporti e delle relative infrastrutture
– della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
– della banda larga
– ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica, altresì:
– alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento
– alle imprese in difficoltà.
Requisiti
Il Credito di Imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 ed è soggetto al rispetto di alcuni requisiti:
– il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato
– il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100.000 milioni di Euro.
– Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200 mila Euro.
Portale Web delle ZES Unica e Sportello Unico Digitale SUD ZES
Allo scopo di favorire un’immediate conoscibilità della ZES Unica e dei relativi benefici, è stato istituito IL portale web della ZES presso la Struttura di Missione nonché LO sportello Unico Digitale. All’interno di quest’ultimo, più comunemente conosciuto come SUD ZES, confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e svolgerà le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica, dovranno presentare, allo sportello Unico Digitale, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto stesso.
Lo sportello SUD ZES consentirà la presentazione di progetti finalizzati all’avvio di attività economiche, ovvero di insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica da parte delle imprese afferenti a tutti i settori ATECO, a meno del Commercio. Lo sportello SUD Zes, inoltre, non consentirà la presentazione di progetti che prevedono la richiesta esclusiva della SCIA e delle istanze relative a progetti di iniziativa pubblica di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Resteranno di interesse dello sportello SUD ZES le istanze, di competenza delle Autorità di sistema portuale relative a progetti di iniziativa privata.
NON sono soggetti all’autorizzazione unica (art. 13) i progetti:
– soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
– relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
– riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
– gli investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall’articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall’ articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
– relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.
Credito di imposta rideterminato
Il credito di imposta è rideterminato se:
– I beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di acquisizione e ultimazione;
– Entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono: Dismessi; Ceduti a terzi; Destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; Destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione.
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