Il nuovo credito d’imposta formazione 4.0, incluso nel Piano Transizione 4.0, è divenuto una misura strutturale grazie alla proroga al biennio 2021-2022, definita dal Governo con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021.
L’obiettivo del legislatore è quello di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale su materie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, e in quest’ottica è stato disposto l’ampliamento delle spese agevolabili, che includono ora:
- le spese del personale relative ai formatori per le ore di formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.
Inoltre, è stata introdotta la possibilità di agevolare anche la formazione degli imprenditori oltre che dei dipendenti, venendo così meno il vincolo di un rapporto di lavoro subordinato.
Resta ammissibile, ad incremento diretto del credito d’imposta ed entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Ulteriore punto di forza del credito d’imposta formazione 4.0 è la facoltà di fruizione in unica soluzione, a differenza delle altre misure del Piano Transizione 4.0.
È previsto, infatti, che il credito d’imposta sia fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile:
- a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
- esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
L’incentivo per la formazione 4.0 è riconosciuto in misura del:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
Possono usufruire del credito d’imposta per la formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese che si trovano in stato di:
- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altra procedura concorsuale.
Le imprese che intendono utilizzare l’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico; detta comunicazione è prevista al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Le imprese che intendono usufruire del credito d’imposta per la formazione 4.0 devono disporre di:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale indipendente;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
La realizzazione di progetti formativi, oltre a favorire l’acquisizione di nuove conoscenze necessarie per lo sviluppo delle imprese, è di particolare importanza anche in relazione agli adempimenti richiesti alle imprese in ordine all’istituzione degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” introdotti dal Codice della Crisi e disciplinati dall’art. 2086 del codice civile, in vigore già dal mese di marzo 2019.
La formazione periodica ai dipendenti è uno degli elementi di valutazione del comportamento degli amministratori in relazione all’adempimento degli obblighi previsti dal citato art. 2086 e, quindi, per l’esclusione della loro responsabilità patrimoniale personale nel caso di default aziendale.
Modifiche introdotte dal Decreto Aiuti
Per il 2022 è stato disposto l’incremento delle aliquote nelle seguenti misure:
- 70% delle spese per le micro e piccole imprese (massimo annuale di 300 mila euro);
- 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250 mila euro).
L’incremento è tuttavia condizionato a due condizioni:
- i risultati dell’attività di formazione devono essere certificati, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione;
- le attività formative devono essere erogate dai soggetti accreditati per attività formative.
In assenza di questi requisiti, le imprese potranno comunque beneficiare del credito d’imposta per la formazione 4.0, ma, per i progetti formativi avviati dopo l’approvazione del decreto, a condizioni più sfavorevoli, ovvero:
- 40% delle spese per le piccole imprese;
- 35% delle spese per le medie imprese.
Resta invece del tutto immutato il credito d’imposta per le grandi imprese, nella misura del 30% entro un limite di spesa di 250 mila euro.
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